Stauto Nazionale

STATUTO DI ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
Approvato al Congresso Nazionale di Vico Equense il 27/01/2002

> Premessa

Definizione e finalità
> Articolo 1
> Articolo 2
> Articolo 3

La forma associativa
> Articolo 4
> Articolo 5
> Articolo 6
> Articolo 7

Il sistema istituzionale
> Articolo 8
> Articolo 9
> Articolo 10
> Articolo 11
> Articolo 12
> Articolo 13
> Articolo 14
> Articolo 15
> Articolo 16
> Articolo 17
> Articolo 18
> Articolo 19
> Articolo 20

Gli organi di garanzia e controllo
> Articolo 21
> Articolo 22
> Articolo 23

La democrazia e la partecipazione
> Articolo 24
> Articolo 25
> Articolo 26
> Articolo 27
> Articolo 28

Patrimonio, risorse, amministrazione
> Articolo 29
> Articolo 30
> Articolo 31
> Articolo 32
> Articolo 33

Norme finali e transitorie
> Articolo 34

Scioglimento dell'Associazione
> Articolo 35
> Articolo 36
> Articolo 37
> Articolo 38


PREMESSA

Arci Nuova Associazione è una associazione di promozione sociale che fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Arci Nuova Associazione si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Arci Nuova associazione si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini.
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Definizione e finalità

Articolo 1

Arci Nuova Associazione è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
Arci Nuova Associazione sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Arci Nuova Associazione, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.
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Articolo 2

Arci Nuova Associazione è impegnata perchè ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di Arci Nuova Associazione. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo. Arci Nuova Associazione riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale in pieno spirito federale.
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Articolo 3

Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonchè delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. l'Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed emarginazione;
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale
fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
q) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
r) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
t) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
u) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
v) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
bb) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
cc) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonchè la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
dd) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
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La forma associativa

Articolo 4

Possono aderire ad Arci Nuova Associazione associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Territoriale.
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Articolo 5

Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Nuova Associazione. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci Nuova Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.
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Articolo 6

Gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
  • osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
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Articolo 7

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
  • in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
  • per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
  • per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
  • per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

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Il sistema istituzionale

Articolo 8

Arci Nuova Associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.
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Articolo 9

Il sistema associativo di Arci Nuova Associazione, che ha a suo fondamento l'insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

  • territoriali;
  • regionali;
  • nazionale.

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Articolo 10

Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, ecc, deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai singoli Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità.
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Articolo 11

Il Comitato Regionale è luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i Comitati Territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di Comitati Territoriali.
E' il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.
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Articolo 12

Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.
Competenze e responsabilità nazionali possono pertanto essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, insieme con i necessari supporti economici ed organizzativi, intervenendo nella promozione dello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli come contributo allo sviluppo civile di un territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio che il Consiglio Nazionale è tenuto a costituire ed a mantenere operanti.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano Arci Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.
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Articolo 13

I Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di coordinamento dell'Associazione nazionale, devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III (dall'Art. 8 all'Art. 13), IV, V e devono essere inviati al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
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Articolo 14

Sono organismi di direzione nazionale:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Consiglio dei Regionali;
la Presidenza Nazionale.
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Articolo 15

Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:
discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
eleggere il Consiglio Nazionale;
eleggere il Presidente Nazionale;
fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei Regionali;
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
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Articolo 16

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
Esso ha il compito di:
applicare le decisioni congressuali;
discutere e approvare il programma annuale di attività;
discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l'eventuale bilancio consuntivo) nonchè eventuali variazioni di bilancio;
discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale;
convocare periodicamente l'Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche tematiche;
convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione della Consiglio dei Regionali proposta dai Presidenti regionali ed elegge, su proposta del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 21 e 22.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale. In questo caso il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 15.
In ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.
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Articolo 17

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede.
Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio su sua proposta;
E' membro di diritto del Consiglio dei Regionali.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.
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Articolo 18

Nell'intento di favorire lo sviluppo del federalismo solidale, viene costituito il Consiglio dei Regionali.
A questo, il Consiglio Nazionale delega competenze in tema di:

  • confronto e valorizzazione delle diverse esperienze territoriali;
  • coordinamento in merito alla legislazione dei singoli Enti Regione;
  • politiche associative sia sul versante della tutela delle associazioni aderenti che della promozione dello sviluppo associativo;

e più in generale in tutte quelle materie che presuppongono il coinvolgimento del territorio.
I Comitati Regionali, nella persona dei loro Presidenti riuniti in conferenza all'interno del Consiglio Nazionale, nominano i rappresentanti del loro Comitato Regionale all'interno del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione del Consiglio dei Regionali.
Esso, nella riunione di insediamento, elegge al proprio interno un Presidente che resterà in carica per un anno e che sarà sostituito, con analogo mandato temporale, secondo un criterio di rotazione deciso nel quadriennio congressuale dai componenti del Consiglio medesimo.
Il Presidente di turno è invitato permanente alla Presidenza Nazionale.
Spetta ai Consigli Regionali revocare o sostituire i propri rappresentanti, l'elezione dei quali verrà ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile.
Il Consiglio dei Regionali definisce autonomamente criteri, strumenti e modalità di lavoro. Pur nella sua autonomia opera in stretto rapporto con la Presidenza e con le sue funzioni. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio dei Regionali si riunisce almeno 3 volte all'anno, e comunque con cadenza stabilita al suo interno.
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Articolo 19

La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione.
Assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti e/o uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione precedente per la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:

  • obbligare cambiariamente l'Associazione;
  • concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  • compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  • transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
  • autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
  • promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

  • acquistare, vendere e permutare beni immobili;
  • assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
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Articolo 20

Allo scopo di favorire ed allargare rappresentanza e partecipazione territoriale, vale il principio della non ammissibilità di compresenza nella Presidenza Nazionale e nel Consiglio dei Regionali, fatto salvo quanto previsto per il Presidente nazionale e per il Presidente di turno del Consiglio dei Regionali.
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Gli organi di garanzia e controllo

Articolo 21

Sono organismi di garanzia e controllo:
il collegio dei garanti;
il collegio dei revisori dei conti.
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Articolo 22

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di:
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da sette componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali.
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Articolo 23

Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
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La democrazia e la partecipazione

Articolo 24

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Nuova Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Arci nuova associazione adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
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Articolo 25

In armonia con i principi esposti nel precedente art. 23, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei bilanci e loro variazioni;
elezione degli organismi dirigenti;
approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
adozione di provvedimenti di commissariamento;
approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
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Articolo 26

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
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Articolo 27

Ogni organismo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
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Articolo 28

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.
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Patrimonio, risorse, amministrazione

Articolo 29

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
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Articolo 30

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
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Articolo 31

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.
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Articolo 32

L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.
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Articolo 33

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
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Norme finali e transitorie

Articolo 34

Lo scioglimento di Arci Nuova Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Arci Nuova Associazione, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97.
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Scioglimento dell'Associazione

Articolo 35

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 15, in sede di prima applicazione del presente Statuto, i criteri di composizione della Consiglio dei regionali verranno fissati dal Consiglio Nazionale;
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Articolo 36

Arci Nuova Associazione aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arci Nuova Associazione aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti a Arci nuova associazione beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell'Interni con Decreto del 2/8/67.
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Articolo 37

Il "logo" e la denominazione ARCI Nuova Associazione sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI Nuova Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
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Articolo 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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