Articolo 1
"Associazione Arci -Comitato Territoriale di Torino" è un ente associativo senza finalità di lucro, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà. Rappresenta l'istanza organizzativa e politica di “Associazione ARCI” e, nel territorio di competenza ne adotta lo statuto nazionale nelle parti non contemplate dal presente Statuto.
Per brevità l'Associazione può anche essere nominata “Arci Comitato di Torino” o “ARCI Torino”.
Arci Torino è autonoma e pluralista. Si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione, dell'autogestione e della mutualità; favorisce il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.
Arci Torino sostiene il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite. Esprime, attraverso la forma associativa, un sistema complesso di attività di utilità e di promozione sociale, umana e civile che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.
Arci Torino opera per lo sviluppo dei valori e della pratica delle organizzazioni di terzo settore, ed in particolare nella sua espressione associativa, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti del terzo settore operanti a Torino e Provincia, in Piemonte e nelle altre Regioni italiane ed europee.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante dell'Associazione Arci. In questo senso, l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo e amministrativo dell'associazionismo e del terzo settore.
Arci Torino è altre sì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
Articolo 3
Arci Torino, per le diverse peculiarità delle sue basi associative, è un'associazione di donne, uomini, anziane/i, giovani, che trovano in Associazione Arci, senza alcuna discriminazione, un luogo di rappresentanza a partire dall'impegno dell'associazione nell'affermare: >
Articolo 4
Arci Torino attua i suoi scopi statutari attraverso:
Articolo 5
Arci Torino è luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra le basi associative aderenti, sviluppa i rapporti con gli Enti locali o competenti, e rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito territoriale.
Arci Torino ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione e la sua iniziativa sul territorio, anche favorendo la costituzione di nuove realtà associative, sostenendole nel loro sviluppo e valorizzandone le specifiche peculiarità. Contribuisce allo sviluppo della partecipazione attiva all'elaborazione e al controllo delle strategie associative e programmatiche dell'Associazione nazionale.
Articolo 6
Arci Torino promuove la partecipazione attiva delle persone Socie attraverso la loro adesione ai Circoli e alle Associazioni locali sono parti costitutive di Arci Torino. Essi sono rappresentati negli organismi direttivi e di controllo secondo le forme di partecipazione democratica e di mandato previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
Il Comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume la responsabilità di adesione, controllo e indirizzo verso i soci. È condizione per l'adesione ad Arci Torino la condivisione e l'accettazione delle finalità e delle norme statutarie.
Articolo 7
Possono aderire al Comitato ARCI Torino circoli e associazioni che si riconoscono ed accettano il presente Statuto.
Tali soci collettivi, con l'adesione ad Associazione ARCI, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.
Sono condizione per l'adesione:
• l'adozione per i propri soci della tessera nazionale dell'associazione.
Articolo 8
Il circolo e l'associazione costituiscono gli elementi associativi di base dell'Associazione ARCI. La loro adesione annuale è subordinata al recepimento nel proprio Statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto nazionale che sono il fondamento etico giuridico di Associazione ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione, collegialità e trasparenza amministrativa; la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.
Articolo 9
Ad ARCI Torino possono aderire associazioni tematiche a carattere nazionale. Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale di ARCI Torino, devono assumere la forma organizzativa dell'ente paritetico di 2° grado.
Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all'interno del proprio Statuto delle norme di cui al Titolo IV su democrazia e partecipazione.
Articolo 10
I Circoli e le associazioni aderenti all'ARCI Torino hanno diritto attraverso i propri rappresentanti, democraticamente eletti al loro interno:
Gli associati sono tenuti a:
• osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 11
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene:
Articolo 12
Sono organismi territoriali:
a) il Congresso territoriale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; e) la Presidenza; f) l'Assemblea dei Circoli e delle Associazioni.
Articolo 13
II Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.
Esso ha il compito di:
Il Congresso si svolge in forma straordinaria:
In tali casi è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dall’atto di sfiducia e/o di dimissioni.
Al Congresso partecipano tutti i delegati eletti dai soci nelle basi associative e nei circoli con i criteri di rappresentanza omogenea stabiliti dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la partecipazione democratica alla vita associativa.
Il Congresso è convocato e regolato in conformità ad apposito documento deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea Congressuale.
Il Congresso vota a maggioranza dei presenti.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo, massimo organo di direzione fra un Congresso e l'altro, ha il compito di:
Il Consiglio Direttivo è il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo del Comitato territoriale.
Si compone del numero di Consiglieri stabilito dal Congresso e si riunisce di norma quattro volte all'anno e, nel caso, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno; si riunisce inoltre qualora lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi componenti nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere, entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Articolo 15
II Presidente, eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede, rappresenta ed esprime l'unità politica del Comitato, garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli organismi ed esercita la rappresentanza legale, istituzionale e politica dell'Associazione a livello di Comitato territoriale.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Presidenza, l'Assemblea dei Circoli e delle Associazioni.
Il Presidente può delegare la legale rappresentanza o i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata, a singoli componenti della Presidenza.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti dal Consiglio Direttivo al componente più anziano d’età della Presidenza.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
In caso di sfiducia e di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 13.
In ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti dal Consiglio Direttivo al componente più anziano d’età della Presidenza.
Articolo 16
La Presidenza è l'organismo esecutivo di governo dell'associazione e coadiuva il Presidente nella gestione politica ed organizzativa.
La Presidenza è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Comitato fra i membri del Consiglio stesso.
Le riunioni della presidenza sono convocate dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordine del giorno di norma stabilito nella riunione precedente per la successiva. Essa delibera a maggioranza.
Ha il compito di attuare le scelte di programma e la realizzazione delle iniziative ad esso connesse e, in particolare, di:
Alla Presidenza sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato. Essa è organizzata per responsabilità funzionali.
Articolo 17
Tra i membri componenti la Presidenza al Tesoriere è affidata funzione di controllo e gestione economica e finanziaria del Comitato, in particolare attraverso l'esercizio dei seguenti compiti:
Fra i membri della Presidenza il Coordinatore ha funzioni di organizzazione delle riunioni e di attuazione delle deliberazioni. Il Coordinatore ha altre sì funzioni di gestione organizzativa della “Assemblea dei Circoli e delle Associazioni”.
Articolo 18
Al fine di favorire il confronto e la partecipazione di tutte le basi associative alla vita e allo sviluppo del Comitato viene costituita la "Assemblea dei Circoli e delle Associazioni".
L'Assemblea si compone dei Presidenti dei Circoli e delle Associazioni (o loro delegati) regolarmente affiliati al Comitato. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato.
L'Assemblea svolge compiti di tipo consuntivo e propositivo, in particolare in materia di:
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno o su richiesta motivata da almeno 1/4 dei componenti.
La gestione organizzativa delle riunioni è affidata al Coordinatore.
In caso di emanazione di nuove norme legislative che impongano variazioni statutarie, le suddette possono essere assunte dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 19
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Comitato di Torino sono: l'adozione di strumenti democratici di partecipazione e di governo, con pari dignità tra i soci che esercitano i diritti attivi e passivi attraverso l'elezione democratica dei propri organismi dirigenti e di garanzia; la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, delle scelte, dei mandati e dei rendiconti.
Articolo 20
Gli organi sociali si considerano validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei componenti e, in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti; gli organi sociali deliberano a maggioranza dei presenti fatto salvo che sia diversamente previsto da legge o da statuto.
Articolo 21
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Articolo 22
Le sedute di tutti gli organismi devono essere convocate per iscritto con avviso inviato ai singoli componenti secondo le modalità previste dei regolamenti.
Articolo 23
Allo scopo di favorire una piena attuazione del principio delle pari opportunità e promuovere un'ampia e diffusa presenza di entrambi i generi (maschile e femminile), gli organismi dirigenti del Comitato dovranno tendenzialmente prevedere la presenza di almeno il 30% di ciascun genere.
TITOLO V -Gli organi di garanzia e di controllo
Articolo 24
Sono organismi di garanzia e di controllo:
Articolo 25
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
II Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. Sono esclusi da quest'applicazione gli organismi di garanzia.
Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due eventuali supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza il campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
II Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 giorni dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti.
Articolo 26
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo. Esso ha il compito di:
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da almeno tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 giorni dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale presenta annualmente una relazione scritta sul rendiconto consuntivo.
Articolo 27
Il patrimonio dell'Associazione ARCI Torino è costituito da beni mobili e immobili, materiali e immateriali di proprietà dell'Associazione nonché dai crediti e dalle liquidità.
Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione e' costituito da:
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
È altre sì fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte.
Articolo 28
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
1.quote e contributi degli associati;
2.eredità, donazioni e legati;
3.contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4.contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5.entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6.proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7.erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8.entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9.altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
La documentazione relativa deve essere conservata almeno cinque anni, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere 2), 3), 4), 5), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera 7), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile dei soggetti che effettuano le erogazioni.
Articolo 29
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il documento economico preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. In caso di comprovata impossibilità al rispetto di tale norma, l'esercizio proseguirà esclusivamente per la copertura dei costi di ordinaria gestione o di altra operazione economica che, se non onorata, apporterebbe grave nocumento al Comitato.
Il Consiglio Direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.
Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dalla Presidenza il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, che deve essere depositato presso la sede sociale nei dieci giorni successivi alla data di approvazione.
Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della associazione.
Il rendiconto deve essere approvato annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 120° giorno dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce, salvo giustificati motivi ne determinino il differimento a 180 giorni.
Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Articolo 30
Lo scioglimento di Arci Torino può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso territoriale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione Arci o fini di pubblica utilità e, comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato e conforme alle leggi vigenti.
Articolo 31
Arci Torino aderisce, tramite l'Associazione nazionale, alla Federazione Arci.
Il "logo" e la denominazione ARCI sono patrimonio dell’Associazione Arci, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI e, come tale, alla stessa Associazione ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o l’esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Articolo 32
Per quanto non compreso nei presente statuto si rimanda allo statuto nazionale di Associazione Arci e alle specifiche norme del Codice Civile.
Torino, 18 aprile 2009
La Presidenza del IV Congresso:
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